Dispositivi gps uomo a terra: il giusto equilibrio tra sicurezza e privacy
Abbiamo giĆ visto come la normativa sulla Sicurezza sul lavoro richieda lāimpiego di strumenti di allerta per i lavoratori isolati e come i dispositivi gps uomo a terra rappresentino a lato pratico la risposta più efficace a tali requisiti. Tuttavia, proprio la funzionalitĆ di geolocalizzazione, particolarmente efficace nel facilitare le operazioni di soccorso, ha posto alcuni interrogativi in termini di privacy.
Il motivo ĆØ piuttosto semplice: la geolocalizzazione potrebbe venire intesa come una potenziale modalitĆ di controllo sui prestatori di lavoro. Dotare i lavoratori di apparecchi provvisti di sistemi di geolocalizzazione ĆØ di fondamentale aiuto alla loro individuazione in caso di pericolo, incidente o malore durante lo svolgimento dellāattivitĆ lavorativa, ma consente al contempo di avere informazioni sulla loro localizzazione e potrebbe dunque configurarsi come un modo per controllarne i movimenti e lāattivitĆ .
Come combinare dunque le esigenze di sicurezza e privacy? In realtĆ non ĆØ cosƬ complesso. Vediamo bene cosa prevede lo Statuto dei Lavoratori in proposito. Allāarticolo 4 viene fatto divieto di installare impianti in grado di abilitare un controllo āa distanzaā dellāattivitĆ dei lavoratori. A questa regola ĆØ comunque prevista unāeccezione per quegli impianti e strumenti necessari per esigenze organizzative e produttive legate alla sicurezza del lavoro – proprio come i dispositivi gps man down – purchĆØ venga preventivamente definito un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o lāIspettorato del lavoro sulle modalitĆ dāuso.
Essere certi di salvaguardare la sicurezza dei lavoratori isolati grazie ai dispositivi uomo a terra dotati di sistemi di geolocalizzazione senza incorrere in possibili questioni di lesa privacy ĆØ dunque piuttosto semplice. SarĆ sufficiente provvedere a definire:
- un accordo di utilizzo con il Sindacato o altre AutoritĆ preposte
- una policy interna aziendale sull’uso dei sistemi e sul trattamento dei relativi dati. da rendere nota e condivisa con il personale.
Qualora il caso specifico lo richieda, ĆØ inoltre possibile ā ma non obbligatorio ā chiedere un parere preventivo al Garante. A tale richiesta dovrĆ seguire, nel caso in cui si proceda poi allāeffettiva adozione del dispositivo gps uomo a terra, una notifica definitiva al Garante.