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Sicurezza lavoratori

La valutazione del rischio per la sicurezza dei lavoratori isolati

Relativamente alla sicurezza dei lavoratori isolati, la normazione vigente non prevede specifiche particolari, se non il divieto al lavoro isolato in situazioni il cui livello di rischio sia inaccettabile (lavoro su scale, obbligo di assistente a terra, lavoro in spazi confinati), che sono soggette a normativa specifica. Pertanto, a garanzia della sicurezza del lavoratore operante in solitaria si applica sempre il d.lgs. n. 81/2008.

Tuttavia, proprio questa norma prevede – all’ articolo 17, comma 1, lettera a) – che il datore di lavoro debba eseguire la valutazione dei rischi in base al principio di “onnicomprensività”. Egli deve dunque analizzare la propria organizzazione e individuare, rispetto ad essa, “tutti” i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli derivanti da particolari condizioni lavorative, come appunto quelli dei lavoratori isolati.

A seguito di tale valutazione il Datore di Lavoro deve adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione e le relative procedure per eliminare o ridurre le conseguenze dei rischi individuati.

Per definizione, i “lavoratori isolati” sono persone che svolgono la propria attività in solitudine, senza una sorveglianza diretta e senza possibilità di allertare con un contatto visivo o vocale diretto altri soggetti vicini in caso di infortunio o incidente.

È dunque innegabile che questa modalità operativa incida sulla Valutazione del Rischio (VdR) in modo significativo. Per garantire la sicurezza dell’operatore isolato, nella gestione della VdR il datore di lavoro dovrebbe dunque:

1. Valutare il rischio derivante dalla solitudine operativa in aggiunta agli altri fattori di rischio dell’attività in esame. In questo si dovrà considerare che tipicamente l’isolamento comporta come fattori di rischio aggiuntivi livelli accresciuti di difficoltà a:

  • allertare i soccorsi da parte del lavoratore
  • accedere al luogo di attività da parte dei soccorsi
  • individuare rapidamente il luogo preciso dove si trova l’operatore in difficoltà

2. Valutare i rischi ambientali dell’ambito in cui si svolge l’attività

3. Valutare gli effetti psicologici che la solitudine comporta sulla percezione soggettiva del rischio;

4. Verificare l’idoneità delle strutture e le attrezzature, nonché la facile accessibilità di tutti i manuali pertinenti da parte del lavoratore

5. Assicurarsi che il lavoratore disponga di un pacchetto di medicazione;

6. Verificare con il medico competente l’idoneità del lavoratore a mansioni in solitudine;

7. Verificare che il lavoratore sia adeguatamente formato e conosca le procedure da rispettare, con particolare attenzione al corretto uso dei DPI, che devono includere anche strumenti mirati a ridurre i rischi connessi al fattore “solitudine”.

8. Dare all’operatore un’adeguata formazione e informazione specifica.